Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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=== La responsabilità giuridica ===
I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il prncipioprincipio della [[responsabilità civile]] dei magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
 
In tali casi la essa si estende allo Stato e agli enti pubblici. La magistratura ha però contestato l'applicabilità di questa norma, rivendicando la prevalenza del principio di indipendenza: per questo la magistratura associata, per mezzo secolo, si sentì più tutelata dalla sopravvivenza<ref>Discutibile ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che statuisce quanto segue: "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Ma in proposito prevalse l'interpretazione fondata sulla VII Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana, secondo cui l'ordinamento giudiziario risalente al 1942 non era stato sostituito nel primo cinquantennio repubblicano, ma solo sottoposto a modifiche puntuali; il sistema anteriore alla Costituzione di guarentigie della magistratura, compreso quindi quello sulla limitazione della responsabilità civile, sarebbe stato “salvato ''in saecula saeculorum'' dalla VII disposizione transitoria della Costituzione”: v. [http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ L. Covatta, Schiaffi e carezze, Mondoperaio 20 marzo 2015].</ref> della norma del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile del 1942]], che limitava la responsabilità solo al caso di dolo o colpa grave del magistrato (nonostante si sarebbe anche potuto sostenere che, in virtù dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, con la promulgazione dell'articolo 28 della Costituzione, tutte le norme previgenti sono di fatto state abrogate).