Concussione: differenze tra le versioni

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|Pena = [[reclusione]] da 6 a 12 anni
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La '''concussione''' (dal [[latino tardo]] ''concussio'' «scossa, eccitamento»<ref>Che nel significato originario indica lo «''scuotere l'albero per farne cadere i frutti''»</ref> dunque «pressione indebita, [[estorsione]]»)<ref>[http://www.treccani.it/vocabolario/concussione/ Voce del Vocabolario Treccani Online]</ref> è il [[reato]] del [[pubblico ufficiale]] che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (''concussione violenta'') qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.
Non saprete mai la concussione frocetty
 
Reato tipico dell'ordinamento giuridico penale della [[Italia|Repubblica Italiana]], la fattispecie concussiva non è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei e internazionali (al suo posto troviamo l'estorsione aggravata). I beni tutelati dalla fattispecie sono pubblici (buon andamento e imparzialità della [[Pubblica amministrazione italiana|pubblica amministrazione]]) e allo stesso tempo anche privati (tutela contro abusi di potere e lesioni della libertà di autodeterminazione). Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la concussione è il reato più gravemente sanzionato.
 
Oggi, a seguito della riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190, è prevista la reclusione da sei a dodici anni (anche ante riforma era il reato contro la pubblica amministrazione più sanzionato). La normativa italiana di contrasto al fenomeno concussivo è contenuta nel codice penale e precisamente nel Libro II, Titolo II ''Dei delitti contro la pubblica amministrazione'' (art. 314-360).
 
== Disciplina normativa ==