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L'ordinamento italiano prevede all'articolo 22 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] che il cittadino italiano di nascita non possa essere privato della [[cittadinanza italiana]] per nessuna ragione politica, ma solo per gravi motivi previsti dal codice penale, ad esempio accettare una cittadinanza, un incarico politico o un ruolo militare in un Paese in formale stato di guerra con la Repubblica Italiana, e solo se il soggetto rifiuta di rinunciarvi quando gli venisse intimato dal governo; il cittadino italiano non per nascita la può perdere per cause burocratiche.
 
In alcuni Paesi la cittadinanza può invece essere tolta o negata a coloro che non vengono desiderati dal proprio Governo (ad es. i profughi, cioè soggetti che vengono cacciati dal loro Paese per motivi politici e non, i terroristi condannati, i naturalizzati che compiano dei reati gravi, ecc.).

L'[[ordinamento italiano]] pone sullo stesso piano gli apolidi e gli stranieri non comunitari, applicando a entrambi la norma per l'acquisizione della cittadinanza.
 
== Definizione ==