Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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=== La responsabilità giuridica ===
{{Vedi anche|Legge 13 aprile 1988, n. 117}}
I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il principio della [[responsabilità civile]] dei magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la essa si estende allo Stato e agli enti pubblici. Secondo il codice [[codice di procedura civile italiano del 1942]], la responsabilità era limitata solo al caso di dolo o colpa grave del magistrato (nonostante si sarebbe anche potuto sostenere che, in virtù dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, con la promulgazione dell'articolo 28 della Costituzione, tutte le norme previgenti sono di fatto state abrogate), in tema è successivamente intervenuta la [[legge 13 aprile 1988, n. 117]] che disciplinò il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile; la magistratura ha però contestato l'applicabilità di questa norma, rivendicando la prevalenza del principio di indipendenza in quanto ritenuta discutibile ai sensi dell'articolo 15 delle [[disposizioni sulla legge in generale]].<ref>[http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ L. Covatta, Schiaffi e carezze, Mondoperaio 20 marzo 2015]</ref>
 
Dopo una prima sentenza sul caso ''Traghetti del Mediterraneo''<ref>[https://www.academia.edu/11059271/La_lanterna_che_manca_alla_giustizia_italiana_in_L_Ago_e_il_filo_2013 La lanterna che manca alla giustizia italiana in L'Ago e il filo 2013]</ref>, la [[Corte di giustizia dell'Unione europea]] ha emanato in proposito la sentenza del 24 novembre 2011: con essa, pur non entrando nel merito della responsabilità del magistrato dato che in Italia vige la responsabilità indiretta, ha ritenuto troppo limitativa la necessità della sussistenza della "colpa grave" per poter ottenere risarcimento, evidenziando la necessità di un requisito meno stringente quale la "manifesta violazione del diritto", che è il requisito richiesto dal diritto europeo. In attesa quindi di una riforma della legge Vassalli, si potrà far valere la "violazione manifesta del diritto" soltanto nell'applicazione del diritto europeo, e non invece in quello nazionale per il quale continuerà a sussistere la "colpa grave" come requisito minimo.<ref>[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/la-responsabilita-dei-magistrati''La responsabilità dei magistrati'' di Alessandro Paca, da associazionedeicostituzionalisti.it 9 febbraio 2012.]</ref>