Matrimonio: differenze tra le versioni

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→‎Il matrimonio nell'ordinamento italiano: Inserito un riferimento ai matrimoni laico-umanisti
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In Italia, gli effetti civili del matrimonio sono riconosciuti anche ai matrimoni celebrati davanti a un [[ministro di culto]] di una [[confessione religiosa]] che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano. L'[[accordo di Villa Madama]] con la [[Chiesa cattolica]], che lo Stato ha stipulato nel 1984 in sostituzione dei [[Patti Lateranensi]] del 1929, stabilisce le condizioni per il riconoscimento degli effetti civili al [[matrimonio canonico|vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica]]. Analogo riconoscimento sussiste per i matrimoni celebrati dai ministri di culto della [[Chiesa valdese]], della [[Chiesa cristiana avventista del settimo giorno]], dell'[[Unione delle comunità ebraiche italiane]], delle [[Assemblee di Dio in Italia]], dell'[[Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia]] e della [[Chiesa Evangelica Luterana in Italia]].
Inoltre, dal 2007 sono in attesa di ratifica parlamentare le intese con la [[Arcidiocesi ortodossa d'Italia e Malta|Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale]], la [[Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia]] la [[Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni]] e l'[[Unione induista italiana]].
Viceversa, l'attribuzione degli effetti civili ai matrimoni islamici non è possibile, a causa dell'assenza di intese tra la Repubblica Italiana e le organizzazioni islamiche presenti nel Paese. Non è riconosciuto alcun effetto civile nemmeno ai matrimoni celebrati da [[Celebrante umanista|officianti umanisti]], anche se sempre più spesso vengono organizzati riti laico-umanisti all'interno dei quali, o parallelamente ai quali, viene celebrato il rito civile.
 
== Il matrimonio nelle varie culture ==