Possesso illegale di armi: differenze tra le versioni

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Oltre il [[codice penale italiano]] vi sono altre disposizioni in tema, come ad esempio il [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza]]. La legge 2 ottobre 1967 n. 895 ("''Disposizioni per il controllo delle armi''") ha previsto un inasprimento della norma, triplicando le pene stabilite nel codice penale, per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi, è stato anche stabilito che l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.<ref>art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 ''Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.<br />
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.''</ref>
 
La detenzione di [[arma automatica|armi automatiche]] (con capacità di sparare a raffica) è inoltre illegale, come la manomissione o la modifica di armi per aggiungere caricatori con capacità maggiori, o, nel caso delle armi lunghe, l'accorciamento della canna o delle canne di un fucile per rendere l'arma più maneggevole e di conseguenza anche più facile da nascondere è illegale. Non sussiste invece alcun limite circa le armi da caccia che possono essere detenute. Le relative munizioni, invece, se trattasi di cartucce a pallini possono essere detenute fino ad un massimo di 1500 pezzi.