Aiuto:Applicazione della legge penale italiana: differenze tra le versioni

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In fine l'art. 10 recita: «Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa».
 
Questo articolo chiarisce come chiunque (ossia il cittadino di qualunque nazione) abbia compiuto un reato all'estero a danno di un cittadino italiano, sia punibile dalla legge italiana, ciò qualora il soggetto si rechi (prima della [[prescrizione]] del reato stesso) in Italia.
 
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