Titolo alcolometrico: differenze tra le versioni

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Secondo la legge [[italia]]na – articolo 12 del Decreto Legislativo 27 gennaio [[1992]] n. 109, detto "legge alimenti" – per '''titolo alcolometrico''' volumico effettivo si intende:
 
{{Citazione|il numero di parti in volume di [[etanolo|alcol puro]] alla temperatura di 20 °C contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura''.}}
 
Il titolo alcolometrico è espresso dal simbolo "% vol", preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale. La misura coincide con la definizione di percentuale in volume (''alcohol by volume'', ABV) convenzionalmente adottata in ambito internazionale<ref>[http://www.oiml.org/publications/R/R022-f75.pdf Raccomandazione R22 dell<nowiki>'</nowiki>''Organisation Internationale de Métrologie Légale''] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20051221180749/http://oiml.org/publications/R/R022-f75.pdf |data=21 dicembre 2005 }}</ref>.