Possesso illegale di armi: differenze tra le versioni

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{{citazione|Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto}}
 
Oltre il [[codice penale italiano]] vi sono altre disposizioni in tema, come ad esempio il [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza]]. La legge 2 ottobre 1967 n. 895 ("''Disposizioni per il controllo delle armi''") ha previsto un inasprimento della norma, triplicando le pene stabilite nel codice penale, per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi, è stato anche stabilito che l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.<ref>art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 ''Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635''.<br />
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.</ref>