Regolamento generale sulla protezione dei dati: differenze tra le versioni
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=== Dati sanitari, genetici, biometrici ===
Nel regolamento GDPR i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT#d1e2058-1-1 art. 9]).
Il codice della privacy italiano, fra i compiti di "rilevante interesse pubblico" del [[Servizio sanitario nazionale (Italia)|Servizio sanitario nazionale]], identifica (art. 85) le attività di:
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Per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica previsti dalla legge e approvati dall'autorità Garante non è necessario il consenso dell'interessato, che ha diritto a far aggiungere correzioni e rettifiche se ciò non produce effetti significativi sul risultato della ricerca (art. 110).
I dati possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare (art. 84).
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