Protesto: differenze tra le versioni

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{{F|diritto commerciale|giugnofebbrao 20132020}}
Il '''protesto''', in [[diritto]] italiano, è l'[[atto pubblico]] con il quale si [[attestazione|attesta]] l'avvenuta presentazione di una [[cambiale]] o di un [[assegno]] al [[debito]]re (''protestato'') e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo.
 
== Disciplina normativa ==
==Ordinamento italiano==
Nell'ordinamento italiano laLa disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. da 51 a 73 del R.D. 14 dicembre [[1933]] n. 1669 per la cambiale e negli artt. da 45 a 65 del R.D. 21 dicembre [[1933]], n. 1736 per l'assegno.
 
La pubblicità del protesto, a cura della [[camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura|camera di commercio]], è ora disciplinata dalla legge 18 agosto [[2000]], n. 235 ("''Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari''").
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* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Diritto commerciale]]