Garante per la protezione dei dati personali: differenze tra le versioni

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|bilancio = 32 milioni di euro (2016)<ref>http://194.242.234.211/documents/10160/4524990/Bilancio+di+previsione+sintetico+2016.pdf {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161127220748/http://194.242.234.211/documents/10160/4524990/Bilancio+di+previsione+sintetico+2016.pdf |date=27 novembre 2016 }} Bilancio 2016</ref>
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Il '''Garante per la protezione dei dati personali''' è un'[[Autorità amministrativa indipendente (ordinamento italiano)|autorità amministrativa indipendente italiana]] istituita dalla [[legge n. 675 del 31 dicembre 1996, (cosiddettan. ''legge sulla privacy'')675]], per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. Con l'entrata in vigore del ''Codice in materia di protezione dei dati personali'' (meglio noto come ''[[Codice della privacy]]''), approvato con il [[decreto legislativo]] n. 196 del 30 giugno [[2003]], la legge n. 675/1996 è stata abrogata.
 
Dal [[2012]] l'autorità è presieduta da [[Antonello Soro]].
 
== I compiti del GaranteComposizione ==
Il ''Garante'' (art. 153 D.Lgs. n. 196/2003) è costituito da quattro membri, eletti da ciascuno
dei due rami del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]] (due ciascuno), i quali eleggono uno di loro come presidente, il voto del quale prevale in caso di parità.
 
I membri devono essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti riconosciuti nelle materie del [[diritto]] o dell'[[informatica]].
Deve essere garantita la presenza di entrambe le qualificazioni. Durano in carica sette anni<ref>{{cita web|url=http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita/garante|titolo=Il garante|accesso=20 aprile 2017}}</ref> e il mandato non può essere rinnovato. All'istituzione il mandato durava quattro anni e poteva essere rinnovato.
 
L'attuale collegio si è insediato il 19 giugno [[2012]] ed è così composto:
 
[[Antonello Soro]] (Presidente), Augusta Iannini (Vice Presidente), Giovanna Bianchi Clerici, Licia Califano.
 
== Il codice etico adottato dal Garante ==
Il codice etico adottato dal Garante definisce l'insieme dei principi di condotta morale e i criteri fondamentali affinché i dipendenti che operano presso l''''Ufficio del Garante''' adempiano con imparzialità e trasparenza l'attività amministrativa, nonché mantengano il rispetto degli obblighi di riservatezza. A ogni dipendente è proibito fare uso delle informazioni non disponibili al pubblico per realizzare interessi privati e rilasciare informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti. Inoltre il dipendente deve provvedere a non trovarsi in una posizione che generi alcun tipo di conflitto di interesse ed è tenuto a mantenere rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione ispirandosi al criterio della parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie. ll codice entrò in vigore il 1º luglio 1998 e può essere aggiornato in qualsiasi momento sulla base dell'esperienza.
 
== Compiti e funzioni ==
Tra i diversi compiti del ''Garante'' (art. 154 D.Lgs. n. 196/2003) rientrano quelli di:
* controllare che i [[Trattamento dei dati|trattamenti]] siano effettuati nel rispetto delle norme di legge
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* organizzare il proprio ufficio ed il proprio organico ed il loro trattamento giuridico, economico ed amministrativo.
 
== AutorizzazioniI del Garantepoteri ==
=== Potere autorizzatorio ===
Nell'art. 26, comma 1 del [[decreto legislativo]]<span> n. 196 del 30 giugno </span>[[2003]] si evince che "''I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.''"
 
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All'art. 154, comma 5 viene definito il tempo utile di risposta del garante alle richieste di autorizzazioni, "''fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere''".
 
=== Potere sanzionatorio ===
== Sanzioni applicabili dal Garante ==
Le sanzioni applicabili dal Garante si attuano sia all'ambito amministrativo sia a quello penale.
 
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* art. 170 inosservanza dei provvedimenti del Garante
 
== ICronotassi membridei del Garantepresidenti ==
Il ''Garante'' (art. 153 D.Lgs. n. 196/2003) è costituito da quattro membri, eletti da ciascuno
dei due rami del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]] (due ciascuno), i quali eleggono uno di loro come presidente, il voto del quale prevale in caso di parità.
 
I membri devono essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti riconosciuti nelle materie del [[diritto]] o dell'[[informatica]].
Deve essere garantita la presenza di entrambe le qualificazioni. Durano in carica sette anni<ref>{{cita web|url=http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita/garante|titolo=Il garante|accesso=20 aprile 2017}}</ref> e il mandato non può essere rinnovato. All'istituzione il mandato durava quattro anni e poteva essere rinnovato.
 
L'attuale collegio si è insediato il 19 giugno [[2012]] ed è così composto:
[[Antonello Soro]] (Presidente), Augusta Iannini (Vice Presidente), Giovanna Bianchi Clerici, Licia Califano.
 
==I presidenti==
I presidenti del Collegio sono stati<ref>{{cita web|url=http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3319108|titolo=Precedenti Collegi del Garante|accesso=20 aprile 2017}}</ref>
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
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== Il codice etico adottato dal Garante ==
Il codice etico adottato dal Garante definisce l'insieme dei principi di condotta morale e i criteri fondamentali affinché i dipendenti che operano presso l''''Ufficio del Garante''' adempiano con imparzialità e trasparenza l'attività amministrativa, nonché mantengano il rispetto degli obblighi di riservatezza. A ogni dipendente è proibito fare uso delle informazioni non disponibili al pubblico per realizzare interessi privati e rilasciare informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti. Inoltre il dipendente deve provvedere a non trovarsi in una posizione che generi alcun tipo di conflitto di interesse ed è tenuto a mantenere rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione ispirandosi al criterio della parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie. ll codice entrò in vigore il 1º luglio 1998 e può essere aggiornato in qualsiasi momento sulla base dell'esperienza.
 
== Riferimenti normativi ==