Luigi Cascioli: differenze tra le versioni

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* 26 maggio 2005: la Corte di Appello di Roma, quarta sezione penale, respinge la richiesta in quanto "manifestamente inammissibile" dato che la ricusazione del giudice non è "prevista allorché il giudice venga chiamato a decidere in ordine ad un fatto analogo ad altro già deciso". Inoltre la corte rileva che il Cascioli "ha spinto la propria temerarietà fino a chiedere si procedesse ad accertamenti tecnici finalizzati all’accertamento della figura storica del Cristo". Per questi motivi il querelante viene condannato alla pena pecuniaria di 1500 Euro.
* 9 febbraio 2006: il procedimento viene infine archiviato dal G.I.P. Gaetano Mautone che ribadisce le stesse motivazioni della decisione precedente ed aggiunge che il parroco Righi "si è limitato a sostenere l'umanità, cioè l'essenza dell'uomo Gesù, non già ad affermarne l'esistenza storica, come sostenuto dall’opponente". Inoltre chiede al P.M. di valutare "la sussistenza degli estremi del reato di calunnia in danno" del querelato.
* Cascioli presenta quindi ricorso alla [[Corte europea per i diritti dell'uomo]] di [[Strasburgo]], che ha accettato di discutere il suo caso, ma non ha ancoradovuto chiudere la pratica per decorrenza dei termini di presentazione della fissatodocumentazione un'udienzanecessaria.
 
==Gli studi di Cascioli==