Docente in Italia: differenze tra le versioni

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* Per insegnare nelle [[scuola dell'infanzia]] nonché nella [[scuola primaria in Italia|scuole primarie]]: la disciplina genera è dettata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; la [[riforma Gelmini]] ha successivamente introdotto l'obbligo del conseguimento della [[laurea magistrale]] in ''[[scienze della formazione primaria]]'' al termine di un percorso di studi quinquennale, con tirocini a partire dal secondo anno di corso, a numero programmato con prova di accesso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si è recepito il parere del Consiglio di Stato 11 settembre 2013, n. 3813,<ref>[https://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-11408 ''Docenti con diploma magistrale entro a.s 2001/2002: il Consiglio di Stato ritiene fondata l'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento'' da camera.it, 20 aprile 2015]</ref> e alla [[decisione dell'Unione europea]] del 31 gennaio 2014, sono assimilati alla laurea in scienze della formazione primaria, ai fini professionali, e, quindi, abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, i diplomi conseguiti presso gli istituti scolatici magistrali al termine dei corsi conclusi entro l'[[anno scolastico]] 2001-2002 (titoli assimilati in base all'art. 12 della [[Direttiva dell'Unione Europea]] 2005/36/CE). <ref>[https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-03/il-consiglio-stato-abilita-55mila-insegnanti-064117.shtml?uuid=ABIQmL0 ''Il Consiglio di Stato abilita 55mila insegnanti'' da ilsole24ore.com, 3 marzo 2014.]</ref>
 
* Per insegnare nelle [[scuola secondaria di primo grado]] e [[scuola secondaria di secondo grado]], sulla base della legge 13 luglio 2015, n. 107 il conseguimento del titolo di [[dottore magistrale]] con l'acquisizione di almeno 24 [[crediti formativi universitari]] - ai sensi del Decreto MIUR del 10 agosto 2017 n. 616 valida se ottenuto presso una [[università telematica]] per non più di 12 - in materie antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche è condizione indispensabile per poter accedere ad apposito [[concorso (diritto italiano)|concorso]]. Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 dispone che dopo il superamento dello stesso è possibile accedere ad un "percorso di formazione iniziale e prova", un anno di tirocinio teorico-pratico retribuito che abilita alla professione docente e permette l'immissione in ruolo per la specifica classe di concorso.<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/209/zn57_07_668.html#_ART0006|titolo= Art. 8 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.}}</ref> Procedimento analogo è previsto per gli ITP (insegnanti tecnico pratici), a differenza del titolo di accesso; in questo caso per poter accedere basta essere in possesso di specifiche lauree triennali (con acquisizione dei 24 CFU) coerenti con le classi di concorso di riferimento, che però non sono necessari fino all'[[anno scolastico]] 2024/2025.<ref>[{{cita web|url=https://www.orizzontescuola.it/concorso-non-abilitati-con-24-cfu-itp-partecipano-con-il-solo-diploma-sino-al-2024-2025-dopo-serve-la-laurea/ |titolo=''Concorso non abilitati con 24 CFU, ITP partecipano con il solo diploma sino al 2024/2025. Dopo serve la laurea'' di |autore=Nino Sabella, da orizzontescuola.it, |data=6 giugno 2018]}}</ref>
 
Infine è possibile insegnare - solo ed eslcusivamente come docente [[supplente]] o come [[insegnante di sostegno]] - previa presentazione di apposita [[istanza (diritto)|istanza]] detta di "messa a disposizione" presso un istituto scolastico; eventuali limitazioni sono previste dalle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione, ad esempio il regolamento sulle supplenze di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, riguardo gli insegnanti di sostegno, afferma che non è possibile presentare domanda in due province diverse.