Ministro della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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==Nomina==
Secondo l'art. 92 della Costituzione i ministri sono nominati con [[decreto del Presidente della Repubblica]], su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, sempre secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del [[Presidente della Repubblica]].
 
Secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
 
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ([[legge finanziaria]] per il 2008) prevede all'art. 1, comma 376 che, a partire dalla [[XVI legislatura della Repubblica Italiana|XVI Legislatura]] il numero dei ministeri sia quello stabilito dalle disposizioni del [[decreto legislativo]] n. 300 del 1999, ossia 12, e che il numero totale dei componenti del [[Governo]], compresi i [[ministro senza portafoglio|ministri senza portafoglio]], i [[vice ministro|vice ministri]] e i [[sottosegretario di stato (ordinamento italiano)|sottosegretari di stato]] non può essere superiore a 60. Va peraltro tenuto presente che, trattandosi di una norma di [[legge ordinaria]] e non costituzionale, può sempre essere modificata con altra legge o [[atto avente forza di legge]].