Commissione parlamentare: differenze tra le versioni

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Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria [[deliberazione parlamentare|deliberazione]]. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, al Senato è decisa dal suo Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea (art. 35 R.S.); alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea (art. 92 R.C.D,).
 
Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di leggeAssemblea), ci sono limiti procedurali: il [[Governo]] o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di remissione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.
 
==== Commissione in sede redigente ====