Agenzia immobiliare: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m revert manuale
aggiunto paragrafo con dettagli sulla compravendita
Riga 14:
Durante la compravendita di un [[bene immobile|immobile]] l'agenzia ha il compito di pubblicizzare l'immobile e fornire un'adeguata [[valutazione immobiliare]] del bene intermediando tra acquirente e venditore e assistendo le parti in causa in tutte le fasi della compravendita (es. contrattazione del prezzo di compravendita tra le due parti): se la vendita va in porto si procede con il cosiddetto [[contratto preliminare]] di acquisto (detto anche ''compromesso'') prima di arrivare a un [[rogito]] finale. L'agenzia come controparte per il suo lavoro richiede una quota percentuale sul prezzo di vendita dell'immobile, una parte all'acquirente e una parte al venditore. La percentuale di solito è divisa in parti uguali, ma può anche essere divisa in modo diverso tra le parti o gravare solo su una parte, come nel caso di mandato a titolo oneroso; il prezzo dell'intermediazione è liberamente stabilito dalle parti, non ci sono tariffe fisse. In mancanza di pattuizione si può far riferimento agli usi del mercato depositati nelle locali Camera di commercio. In mancanza di usi depositati, decide il giudice secondo equità.
Spesso la vendita dell'immobile chiama in causa anche un altro soggetto, ovvero una [[banca]] che provvede alla concessione di un [[mutuo]] all'acquirente che copra parzialmente o interamente il prezzo dell'immobile chiedendo in cambio [[garanzia|garanzie]] sul mutuo stesso come ad esempio l'[[ipoteca]].
 
Di solito nella fase iniziale delle trattative l'agenzia chiede al compratore di firmare una "proposta d'acquisto" spesso basata su un modulo fornito dalla agenzia stessa accompagnata da un assegno al venditore di valore limitato. Anche se a volte tale documento viene presentatata dall'agente come un semplice primo passo nella trattativa così non è. Infatti, se sufficientemente dettagliato, tale proposta si tramuta, qualora venga accettata così come è dal venditore, in contratto preliminare, impegnando il compratore non solo a comprare l'immobile ma anche a versare immediatamente all'agenzia il suo corrispettivo, che non verrà rimborsato anche qualora si verificassero circostanze che potrebbero pregiudicare l'acquisto quali la mancata erogazione del mutuo da parte della banca o l'emergere di irregolarità nell'immobile stesso. Per cautelarsi da tale evenienza, il compratore può specificare che il corrispettivo dell'agenzia venga versato solo al momento del rogito o inserire delle opportune "clausole sospensive" tra cui quella più comune è quella che condiziona l'incasso dell'assegno, il pagamento del corrispettivo dell'agenzia e la stipula della versione definitiva del contratto preliminare (compromesso) alla approvazione definitiva del mutuo da parte della banca.
 
{{portale|aziende}}