Docente in Italia: differenze tra le versioni
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* [[ricercatore universitario]].
=== Professore ordinario e associato ===
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I professori devono obbligatoriamente garantire un'attività annuale di almeno 1.500 ore, di cui 250 in regime di impegno a "tempo definito" (comprensive di lezioni ''ex cathedra'', assistenza agli studenti e ai laureandi) o a "tempo pieno" (di almeno 350 ore annuali). Nel primo caso la retribuzione è minore, ma il professore ha diritto a svolgere la sua attività professionale anche in altri contesti. Tale disposizione, oltre ad andare incontro a particolari esigenze degli interessati, mira a garantire agli Atenei l'apporto di esperienze provenienti dal mondo produttivo, diminuendo il tasso di astratto accademismo. Il professore "a tempo definito" non può svolgere determinati incarichi amministrativi e di coordinamento (direzione di [[dipartimento universitario]] e inter-dipartimentali, incarichi in [[Consiglio di amministrazione]] ed in [[senato accademico]], ricoprire il ruolo di [[Rettore (università)|rettore]]): tali incarichi sono, infatti, riservati ai soli professori di prima fascia a "tempo pieno".
=== Professore emerito e Professore onorario ===
=== Professore a contratto ===
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