Tribunale ordinario: differenze tra le versioni

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{{S|diritto||giugno 2020}}
Il '''tribunale ordinario''', nell'[[ordinamento giudiziario italiano]], è l'organo [[giurisdizione|giurisdizionale]] deputato a conoscere, in primo [[grado di giudizio|grado]], delle [[processo civile|cause civili]] e dei [[reato|reati]] che non appartengono alla [[competenza (diritto)|competenza verticale]] di altri giudici ordinari, nonché, in sede di [[appello (diritto)|appello]], delle sentenze pronunciate in primo grado dal [[giudice onorario di pace|giudice di pace]]. La sua competenza territoriale è limitata ada una [[circoscrizione giudiziaria]] denominata "circondario".
 
== Cenni storici ==
Secondo il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, era uno degli organi principali dell'ordinamento giudiziario italiano. Successivamente venne disposta la sostituzione del giudice collegiale col giudice unico nei tribunali, ai sensi del regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015 (in vigoreapplicabile dal 1° gennaionovembre 19141913), subito abolitoabrogato dalla la legge 27 dicembre 1914, n. 1404, che ripristinò il sistema previgente.
 
Durante la [[seconda guerra mondiale]] venne emanato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 di riforma organica dell'ordinamento giudiziario, che ne ridisciplinò la composizione, prevedendo anche la possibilità di istituire sezioni distaccate, eventualità abolita poi dal dD.lgs Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, emanato in attuazione della [[Legge delega (ordinamento italiano)|legge delega]] 14 settembre 2011, n. 148, nell'ottica di una riforma della distribuzioni degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.
 
== Descrizione generale ==
{{Vedi anche|Tribunale in composizione monocratica (ordinamento civile italiano)|Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale italiano)}}
Generalmente giudica in composizione monocratica, ossia costituito da un solo magistrato, sia nel settore civile chesia penale, salvo i casi previsti dall'art. 50-bis del [[c.p.c.]]<ref>{{cita web|url=https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=13321|titolo|Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.}}</ref> e dall'art. 33-bis del [[c.p.p.]]<ref>{{cita web|url=https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-vi/art33bis.html|titolo=Articolo 33 ''bis'' codice di procedura penale - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale}}</ref>, nei quali giudica in composizione collegiale, ossia costituito da tre magistrati, il presidente e due giudici ''[[a latere]]''.
 
In materia civile, oltre a un certo numero di sezioni ordinarie che trattano del [[diritto civile]] in generale, sono istituite sezioni specializzate, come la sezione fallimentare che si occupa del [[Fallimento (ordinamento italiano)|fallimento]] e delle altre procedure concorsuali, e provvede a quelle attività non di competenza del curatore e del giudice delegato, la [[giudice del lavoro|sezione lavoro]], che si occupa delle fattispecie di cui all'art. 409 c.p.c. in materia di [[diritto del lavoro in Italia|diritto del lavoro]], la sezione delle imprese, che si occupa del [[diritto societario]] e di [[brevetto in Italia|brevetti]], sezioni specializzate in materia di [[proprietà intellettuale]] e [[diritto d'autore italiano|diritto d'autore]]<ref>{{cita web|url=https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/10/25/istituite-le-sezioni-specializzate-in-materia-di-proprieta-industriale-e-intellettuale|titolo=Istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale|autore=Redazione Altalex|data=25/10/2013}}</ref> nonchènonché la sezione agraria, tra i cui componenti figurano due esperti in materia delle controversie del settore.<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/9/zn28_02_023.html|titolo=Art. 2 legge 2 marzo 1963, n. 320}}</ref>
 
In materia penale opera quale giudice del [[dibattimento]] per i [[reato|reati]] non di competenza del [[giudice onorario di pace]] e della [[Corte d'assise (Italia)|Cortecorte d'assise]]. È inoltre titolare delle funzioni e sede degli uffici del [[giudice per le indagini preliminari]] e del [[giudice dell'udienza preliminare]].
 
== Sezioni specializzate ==
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{{vedi anche|Tribunale del riesame}}
 
È la sezione collegiale istituita presso il tribunale del capoluogo del distretto di Cortecorte d'appello, competente a decidere sulle istanze di [[riesame]] delle [[misure cautelari]] personali e reali adottate dal GIP dello stesso tribunale o di altro tribunale del distretto.
 
==== Tribunale di sorveglianza ====
{{Vedi anche|Magistrato di sorveglianza|Tribunale di sorveglianza}}
Il [[tribunale di sorveglianza]] si occupa, nel campo del diritto penale, delle richieste per l'erogaizoneerogazione di [[pene alternative]] alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti in carcere.
 
====Tribunale dei ministri====
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=== Tribunale per i minorenni ===
{{Vedi anche|Tribunale per i minorenni}}
Il [[tribunale per i minorenni]], è una sezione del tribunale ordinario, operante in forma collegiale integrata da componenti non togati, competente a conoscere delle questioni, sia penali chesia civili, relative a persone [[minorenne|minori]]. Presso ciascuno di questi tribunali è istituita anche una [[Procura della Repubblica|Procuraprocura della Repubblica presso il Tribunaletribunale per i minorenni]].
 
===Ufficio tavolare===