Somministrazione di lavoro: differenze tra le versioni

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Gli artt. 20-28 del d.lgs. 276/2003 regolamentano la materia. La norma ha abolito il [[lavoro interinale]], e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
 
* un '''lavoratore''';
* un ''utilizzatore''', un'[[ente (diritto)|ente]] pubblico o privato che necessiti di tale figura professionale;
* un '''somministratore''', un'[[agenzia per il lavoro]] autorizzata dal [[Ministero del lavoro e delle politiche sociali]] che stipula un contratto con un [[lavoratore]].
 
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il [[contratto di lavoro]] concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'[[Agenzia per il lavoro]], che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice. Nel linguaggio delle agenzie un contratto con l'azienda committente, relativa alla somministrazione di un lavoratore, è esplicato attraverso la "missione", ossia lo specifico incarico/mansione che la risorsa dovrà svolgere presso l'utilizzatrice.