Prestazione: differenze tra le versioni

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==Il contenuto della prestazione==
Il contenuto della prestazione non consiste nel fare propria una cosa o una utilità, bensì nel comportarsi secondo quanto dedotto in [[obbligazione (diritto)|obbligazione]].<br />
 
Il Codice non prevede un contenuto standard della prestazione e lascia liberi i soggetti di stabilirlo volta per volta, a seconda delle proprie esigenze e convenienze; stabilisce invece una disciplina parzialmente peculiare per quanto riguarda le [[obbligazione pecuniaria|obbligazioni pecuniarie]], perché queste hanno ''originariamente'' ad oggetto una somma di danaro.<br />
Nel [[diritto romano]], la prestazione era "soggettivizzata", nel senso che il vincolo obbligatorio ineriva strettamente alla persona del debitore e comportava la coercibilità attraverso sanzioni di carattere corporale (v. il cd. [[nexum]]).<br />
 
Negli ordinamenti più moderni, la prestazione viene "oggettivizzata", cioè configurata come un [[comportamento]] che il debitore deve tenere in favore del creditore.
Nel [[diritto romano]], la prestazione era "soggettivizzata", nel senso che il vincolo obbligatorio ineriva strettamente alla persona del debitore e comportava la coercibilità attraverso sanzioni di carattere corporale (v. il cd. [[nexum]]).<br />Negli ordinamenti più moderni, la prestazione viene "oggettivizzata", cioè configurata come un [[comportamento]] che il debitore deve tenere in favore del creditore.
 
==La prestazione principale==