Di diritto pontificio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
wikilink
Riga 1:
Si dicono '''di diritto pontificio''' quelle [[Istituzione ecclesiastica|istituzioni ecclesiastiche]] (gli [[istituto religioso|istituti religiosi]] e [[istituto secolare|secolari]], le [[società di vita apostolica]]) erette dalla [[Santa Sede]] o da essa approvate tramite un suo [[decreto]] formale.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 589.</ref> Le istituzioni di diritto pontificio dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 593.</ref>
 
== Storia ==
Riga 6:
Nel [[1215]], con il [[concilio Lateranense IV]], [[papa Innocenzo III]] aveva infatti stabilito che nessun ordine regolare potesse essere fondato senza l'approvazione pontificia. I vescovi, tuttavia, mantennero il diritto di fondare comunità i cui membri vivessero come religiosi, senza esserlo veramente: più tardi questi gruppi assunsero il nome di congregazioni di voti semplici.<ref name=DC1/>
 
Le congregazioni di voti semplici, soprattutto femminili, si moltiplicano notevolmente durante i secoli [[XVII secolo|XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]] e, agli inizi del [[XIX secolo]], molte di esse sollecitano da [[Roma]] il riconoscimento papale: nel [[1816]] la Santa Sede iniziò ad approvare le congregazioni di voti semplici che, però, continuarono a non essere riconosciute come [[Istituto religioso|istituti religiosi]].<ref name=DC2>''Direttorio canonico...'', p. 54.</ref>
 
Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione dei vescovi e regolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>