Capacità giuridica: differenze tra le versioni

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* La seconda ragione si basa sul carattere ''sistematico'' dell'ordinamento giuridico secondo il quale le norme sono interconnesse fra loro e il soggetto fa da collante dell'intero sistema. A maggior ragione, in forza di quest'assunto, non è concepibile una capacità giuridica riferita a singoli effetti giuridici, ma deve aver riguardo a tutti i possibili effetti, attuali o potenziali.
 
Alla ''teoria globale'' si contrappone la ''concezione atomistica'' [[Hans Kelsen|kelseniana]] che, assimilando la capacità giuridica alla titolarità, illustra la posizione del soggetto rispetto al singolo effetto giuridico. In definitiva, la capacità giuridica è un intervento con efficacia costitutiva dell'ordinamento giuridico nei confronti dei consociati col quale lo [[Stato]] – che, secondo la definizione [[Santi Romano|romaniana]], è un ''«ordinamento giuridico originario, a fini generali, a base territoriale, dotato di un apparato autoritario, posto in una posizione di supremazia»'' – attribuisce ai soggetti, così come potrebbe astenersi dal farlo, tale capacità, distinguendosi in ciò dal riconoscimento con efficacia dichiarativa della [[Soggetto di diritto|soggettività giuridica]], col quale lo Stato prende atto della soggettività.
 
ÈL'accoglimento del principio d'eguaglianza formale in svariati ordinamenti giuridici comporta la spettanza della capacità giuridica ad ogni consociato senza limitazioni, fermo restando che tale riconoscimento è un'attribuzione dello Stato. Dal ragionamento dianzi fatto consegue l'inammissibilità della ''incapacità giuridica generale'' che comporterebbe l'esclusione di determinati soggetti da qualsiasi effetto giuridico dell'ordinamento. E' altresì inammissibile l'esistenza di una ''incapacità giuridica speciale'' che comporterebbe l'esclusione del soggetto da determinati effetti giuridici. Impropriamente si è parlato di ''incapacità giuridica speciale'' per connotare determinate scelte di vita del soggetto che lo escludono da determinate aree normative. Tale concezione non comporta limitazioni della capacità giuridica, giacché il soggetto, pur rinunciando a porre in essere determinate fattispecie normative, rimane destinatario di tutti gli effetti giuridici, attuali o potenziali, dell'ordinamento giuridico.
In definitiva, la capacità giuridica è un intervento con efficacia costitutiva dell'ordinamento giuridico nei confronti dei consociati col quale lo [[Stato]] – che, secondo la definizione [[Santi Romano|romaniana]], è un ''«ordinamento giuridico originario, a fini generali, a base territoriale, dotato di un apparato autoritario, posto in una posizione di supremazia»'' – attribuisce ai soggetti, così come potrebbe astenersi dal farlo, tale capacità, distinguendosi in ciò dal riconoscimento con efficacia dichiarativa della [[Soggetto di diritto|soggettività giuridica]], col quale lo Stato prende atto della soggettività.
 
L'accoglimento del principio d'eguaglianza formale in svariati ordinamenti giuridici comporta la spettanza della capacità giuridica ad ogni consociato senza limitazioni, fermo restando che tale riconoscimento è un'attribuzione dello Stato. Dal ragionamento dianzi fatto consegue l'inammissibilità della ''incapacità giuridica generale'' che comporterebbe l'esclusione di determinati soggetti da qualsiasi effetto giuridico dell'ordinamento.
È altresì inammissibile l'esistenza di una ''incapacità giuridica speciale'' che comporterebbe l'esclusione del soggetto da determinati effetti giuridici. Impropriamente si è parlato di ''incapacità giuridica speciale'' per connotare determinate scelte di vita del soggetto che lo escludono da determinate aree normative. Tale concezione non comporta limitazioni della capacità giuridica, giacché il soggetto, pur rinunciando a porre in essere determinate fattispecie normative, rimane destinatario di tutti gli effetti giuridici, attuali o potenziali, dell'ordinamento giuridico.
 
===Capacità giuridica e soggettività giuridica===