Procedura concorsuale: differenze tra le versioni

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== Storia ==
Il [[codice del commercio del 1865]] ignorava il concordato preventivo ed ammetteva due moratorie: quella anteriore al fallimento e quella posteriore. La prima consisteva in una proroga di sei mesi al pagamento dei debiti, che poi si risolveva in un accordo tra fallito e creditori. Il secondo procedimento arrestava la procedura di fallimento e presupponeva che il fallito potesse pagare in toto i creditori e non dava la garanzia che, invece, offriva il fallimento. Il concordato preventivo fu introdotto con la legge 24 maggio 1903 n. 193. Con il [[Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267]], che unificò la materia civile ed amministrativa, si stabilì che il fallimento riguarda gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale. La disciplina viene razionalizzata e si inizia a distinguere tra fallimento colpevole ed incolpevole, vengono introdotti istituti che mirano ad agevolare l'[[imprenditore]] incolpevole, separando il [[concetto]] di “[[impresa]]” viene separata dalla figura di imprenditore. Lo scopo originale del fallimento non era la tutela del fallito, quanto la soddisfazione dei creditori che pure dovevano accontentarsi di ciò che restava in seguito ad un meccanismo complesso e di lunga durata. La sorte del complesso aziendale interessava poco il legislatore e la sorte dell'imprenditore fallito era indissolubilmente connessa con quella della sua azienda e viceversa, per cui non si ipotizzava minimamente che l'azienda potesse, in qualche modo, recuperare produttività. Tutto il patrimonio del debitore viene colpito dal processo.
 
Con il passare del tempo, lo scopo delle procedure concorsuali, per le imprese di maggiori dimensioni, diventa la ricollocazione sul mercato dell'attività, più che la soddisfazione dei creditori. Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dhe delegò al governo la riforma organica delle procedure concorsuali regolate dal [[Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267]]. La delega venne attuata con il d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5 con cui il governo abolì l'[[amministrazione controllata]] e introdusse alcune novità sia sulle procedure concorsuali in generale, sui requisiti per richiedere il fallimento, sull'imprenditore, sui poteri del curatore e del comitato dei creditori che sul processo fallimentare.