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Nella ipotesi la società intetessata faccia parte si un gruppo di imprese, nel caso di riduzione del [[flottante]] sotto il limite minimo a seguito di offerta pubblica di acquisto, il regolamento di Borsa Italiana prevede esplicitamente la revoca dalla quotazione. Un'altra ipitesi è quella tramite fusione per incorporazione dell'azienda target in un'altra società che può essere quotata o non quotata.
 
Nei casi in cui, a seguito della realizzazione di [[OPAOfferta pubblica di acquisto|PA residuale]] obbligatoria prevista per chi detenga una partecipazione superiore al 90% (art. 108 del [[testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria]] (TUF) o a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto da parte di un offerente che detenga più del 95% del capitale sociale (art. 111 TUF). La revoca, in questi casi, è operativa dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta.
 
È possibile recedere dalle imprese collegate anche se è stata la capogruppo a deliberare una trasformazione del suo oggetto sociale alterando direttamente le condizioni economiche della controllata. (art. 2497-quater del codice civile italiano)
 
== Voci correlate ==
* [[Azione (economiafinanza)]]
* [[Borsa valori]]
* [[Leveraged buyout]]