Indagini preliminari: differenze tra le versioni

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== Il ruolo della polizia giudiziaria ==
Solitamente il primo passo è compiuto dallaLa [[polizia giudiziaria]], la quale però si è vista limitare molte libertà con la riforma del [[1989]]. Innanzitutto la polizia giudiziaria può avviare proprie indagini autonomamente e assicurare la cessazione del reato oltre che acquisire gli elementi necessari, ma deve darne avviso ''senza ritardo'' al [[Pubblico Ministero|PM]] (prima della riforma il limite era 48 ore). Una volta intervenuto il PM, deve compiere le attività da questo delegate, anche di propria iniziativa.
 
Può inoltre compiere degli arresti, solo però in caso di flagranza di reato, nonchè disporre di fermo esclusivamente in determinati casi previsti dalla legge.
 
== Diritti dell'indagato ==