Normativa elettrica in Italia: differenze tra le versioni

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== Sinossi generale ==
Le norme tecniche che definiscono la modalità di costruzione e installazione dei componenti elettrici sono redatte dal [[Comitato Elettrotecnico Italiano]]; (CEI) fondata nel 1909ll'art. Il1 processocomma di normazione si basa sul principioprimo della partecipazionelegge e21 dellagiugno collaborazione di tutte le parti1986, coinvolten. Un317 progetto di norma nasce per rispondere a specifiche esigenze espresse daluna mercato di disporre di riferimenti condivisi a livello nazionale (o internazionale). Il progettodefinizione di norma si sviluppa nell'ambito dei Comitati Tecnici di riferimento in cui lavorano oltre 3.000 Espertitencica, designatiindicando daial Socisuccessivo dicomma Diritto,secondo Promotoricosa eddebba Effettiviessere econsidetata provenienti da Ministeri, Enti pubblici e privati, Università, laboratori di ricerca, industria, associazioni di categoriatale. La materia è disciplinata da una serie di ref>[[legge|leggi]http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/55/zn94_01_794.html#_ART0001]</ref> e [[decreto|decreti]] che partono dal 1955 al 2001.
 
Accando alle norme tecniche poi materia è disciplinata da una serie di [[legge|leggi]] e [[decreto|decreti]], ulteriormente succedutesi nel corso del tempo.
 
== Cronologia delle norme ==
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* Legge 1º marzo 1968, n. 186 (legge di due articoli che stabilisce l'obbligo di costruire gli impianti elettrici secondo la "[[regola dell'arte]]" e che gli impianti elettrici costruiti applicando le norme CEI si considerano costruiti "a regola d'arte);
 
* Legge 21 giugno 1986, n. 317 emanata in attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
 
* [[Legge 5 marzo 1990, n. 46]] per regolamentare la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari e idrici in genere, nonché gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas, ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di protezione antincendio, poi abrogata dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;