Norma giuridica: differenze tra le versioni
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# generalità: in quanto non è riferita a un singolo soggetto ma si riferisce a una pluralità di soggetti, ovvero a tutti coloro che si trovano nella situazione disciplinata<ref>L'Agente di Polizia municipale e provinciale, Maggioli Editore 2012, p. 35</ref>;
# astrattezza: in quanto la norma fa riferimento a un'ipotesi astratta e non al singolo caso concreto;
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# bilateralità: in quanto la norma riconosce un diritto a un soggetto e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo a un altro soggetto;
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# relatività: la norma giuridica è relativa perché varia nel tempo e nello spazio, cioè all'interno dello Stato stesso e da Stato a Stato. Il diritto di uno Stato infatti non è sempre uguale a sé stesso, ma si modifica nel corso del tempo per effetto delle trasformazioni della società.
Nell'ambito del [[diritto privato]], che disciplina i rapporti intersoggettivi fra le [[persona fisica|persone fisiche]] e le [[persona giuridica|persone giuridiche]], di solito le norme assumono un carattere dispositivo perché la loro applicazione può essere evitata e derogata da un diverso accordo esplicito fra le parti.
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