Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni
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Il principio del decentramento amministrativo era già sancito all'art. 5, nella parte dei principi fondamentali. L'art. 114 stabiliva il principio autonomistico degli enti locali decentrati. La riforma del titolo V attribuiva ai Comuni la competenza dell'amministrazione come principio generale, fatto salvo il principio di adeguatezza, riflesso di quelli di imparzialità e di buon andamento, il quale legittimava l'accentramento di talune funzioni e servizi ad un livello dell'amministrazione sovraordinato a quello comunale.
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#La_revisione_costituzionale_del_2001|La riforma del 2001]]
Secondo Gaetano Palombelli, "L’albero dell’amministrazione pubblica è restato storto. La P.A. italiana si presenta ancora oggi come una piramide capovolta, con una grossa testa e radici fragili, in netta contraddizione con i principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che pure sono scritti nella [[Costituzione]]".<ref>Gaetano Palombelli, ''LE RAGIONI DELLE AUTONOMIE NELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE'', in Astrid, ''Cambiare la Costituzione?'', 2016, Maggioli Editore, p. 317.</ref>
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