Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Birrezza (discussione | contributi)
Opinioni personali, stile, wikilink inesistente
Birrezza (discussione | contributi)
→‎Il principio di sussidiarietà: Importantissima precisazione
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 40:
Il principio del decentramento amministrativo era già sancito all'art. 5, nella parte dei principi fondamentali. L'art. 114 stabiliva il principio autonomistico degli enti locali decentrati. La riforma del titolo V attribuiva ai Comuni la competenza dell'amministrazione come principio generale, fatto salvo il principio di adeguatezza, riflesso di quelli di imparzialità e di buon andamento, il quale legittimava l'accentramento di talune funzioni e servizi ad un livello dell'amministrazione sovraordinato a quello comunale.
 
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#La_revisione_costituzionale_del_2001|La riforma del 2001]] trasferivaridistribuì la [[potestà legislativa in Italia]] alletra lo Stato e le Regioni e introducevaintrodusse il [[principio di sussidiarietà]] nell’amministrazione. Nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto avviare un processo di riordino di tutta la presenza pubblica nel territorio, per rafforzare le autonomie locali a partire dai Comuni e dare un nuovo ruolo alla Provincia da sede dell’amministrazione periferica statale a ente autonomo costitutivo della Repubblica. Tuttavia è progressivamente aumentata la spesa statale e regionale mentre è rimasta ferma la spesa locale. Lo Stato e le Regioni, invece di concentrarsi sulle funzioni legislative, hanno ampliato le loro funzioni amministrative. In questo modo, non solo si sono moltiplicati i conflitti tra le istituzioni e le sovrapposizioni di strutture, ma si è inesorabilmente bloccato il processo di [[decentramento]] verso le autonomie locali.
 
Secondo Gaetano Palombelli, "L’albero dell’amministrazione pubblica è restato storto. La P.A. italiana si presenta ancora oggi come una piramide capovolta, con una grossa testa e radici fragili, in netta contraddizione con i principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che pure sono scritti nella [[Costituzione]]".<ref>Gaetano Palombelli, ''LE RAGIONI DELLE AUTONOMIE NELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE'', in Astrid, ''Cambiare la Costituzione?'', 2016, Maggioli Editore, p. 317.</ref>