Consenso informato: differenze tra le versioni

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Non è opzionabile, è obbligatorio per leg ( art 32 costituzione e legge 219/2017)
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== Normativa ==
Ai fini della sua valida espresisoneespressione il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria [[salute]] e la propria [[malattia]], potendo chiedere al [[medico]], allo [[psicologo]], all'[[infermiere]] o altro [[professionista sanitario]] tutto ciò che non è chiaro, e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata [[terapia]] o [[diagnostica medica|esame diagnostico]]. Tale consenso costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, in assenza del quale l'attività stessa costituisce [[reato]]. Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l'autonomia o [[libertà]] di scelta dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.
 
Dal punto di vista normativo, l'art. 32 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]] sancisce che ''nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge'', in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della [[libertà]] personale (art. 13).