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Non è opzionabile, è obbligatorio per leg ( art 32 costituzione e legge 219/2017) Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
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== Normativa ==
Ai fini della sua valida
Dal punto di vista normativo, l'art. 32 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]] sancisce che ''nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge'', in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della [[libertà]] personale (art. 13).
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