Procedura negoziata: differenze tra le versioni

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La '''procedura negoziata''' è una delle procedure di affidamento, da parte di una stazione appaltante (generalmente un Ente Pubblico) di lavori, servizi e forniture previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura tramite Proceduraprocedura negoziata la Stazionestazione Appaltante consulta un numero limitato di operatori economici selezionati (generalmente da un elenco costituito ed aggiornato periodicamente presso una stazione appaltante), dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato appalto, con i quali "negozia" le condizioni dell'appalto. L'appalto viene infine affidato all'operatore che negozia le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione scelto (minor prezzo, minor costo o miglior rapporto qualità/prezzo).
 
==Procedura negoziata con o senza bando==
Ai sensi degli artt.56 e 57 del D.Lgs n.163/2006 (ora abrogato) la Proceduraprocedura negoziata può essere adottata, a seconda dei casi, sia con sia senza preventiva pubblicazione di un bando.
Il bando deve essere pubblicato se si usa la procedura negoziata a seguito di una procedura aperta o ristretta in cui tutte le offerte sono risultate irregolari (si può omettere se si invitano alla procedura tutti i precedenti offerenti che hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima) o nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.