Procedura negoziata: differenze tra le versioni

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== Il requisito del bando ==
Ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs n.163/2006 (ora abrogato) la procedura negoziata può essere adottata, a seconda dei casi, sia con siaoppure senza preventiva pubblicazione di un bando.
Il bando deve essere pubblicato se si usa la procedura negoziata a seguito di una procedura aperta o ristretta in cui tutte le offerte sono risultate irregolari (si può omettere se si invitano alla procedura tutti i precedenti offerenti che hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima) o nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.