Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: differenze tra le versioni

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== Certificati Verdi ==
Al fine di favorire l'utilizzo di [[fonti rinnovabili]] nella generazione elettrica il Decreto introduce l'obbligo per produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere ogni anno in rete una percentuale di tale energia pari al 2% dell'energia prodotta o importata nell'anno precedente per la parte eccedente i 100 GWh. Tale valore percentuale è suscettibile di un incremento annuale pari allo 0,35%. In questo modo quei produttori e importatori di energia elettrica che non abbiano venduto la percentuale imposta di energia proveniente da fonti rinnovabili saranno obbligati a soddisfare questo obbligo comprando i [[certificati verdi]] che vengono riconosciuti dal GSE ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Lo "status" di impianto che produce da fonte rinnovabile viene attribuito tramite opportuna certificazione dal GSE, che segue le norme apposite del decreto. Il decreto definisce specificatamente come fonti energetiche rinnovabili: ''il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici''. Lo "status" di impianto che produce da fonte rinnovabile viene attribuito tramite opportuna certificazione dal GSE, che segue le norme apposite del decreto.
 
Il numero di certificati verdi che un produttore riceve dipende dalla quantità di energia elettrica prodotta nel corso di un anno di attività.