Procedimento penale (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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È la fase prodromica del processo penale vero e proprio, nonché costituisce la sottofase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di [[rinvio a giudizio]] in [[udienza preliminare]], ovvero, nei [[procedimenti penali speciali|procedimenti speciali]] che omettono tale udienza ([[giudizio immediato]], [[giudizio direttissimo]] e [[procedimento per decreto]]), a seguito della richiesta formulata dal [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]], al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.
 
La persona oggetto del procedimento assume le vesti di ''indagato'', posizione che manterrà fino alla fine delle indagini preliminari, allorquando invece venga convocato in ubuenzaudienza assumerà la qualifica di ''[[imputato]]''.
 
== Le fasi ==