Procedimento penale (ordinamento italiano): differenze tra le versioni
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È la fase prodromica del processo penale vero e proprio, nonché costituisce la sottofase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di [[rinvio a giudizio]] in [[udienza preliminare]], ovvero, nei [[procedimenti penali speciali|procedimenti speciali]] che omettono tale udienza ([[giudizio immediato]], [[giudizio direttissimo]] e [[procedimento per decreto]]), a seguito della richiesta formulata dal [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]], al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.
La persona oggetto del procedimento assume le vesti di ''indagato'', posizione che manterrà fino alla fine delle indagini preliminari, allorquando invece venga convocato in
== Le fasi ==
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