Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: differenze tra le versioni

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== Certificati Verdi ==
Al fine di favorire l'utilizzo di [[fonti rinnovabili]] nella generazione elettrica il Decreto introduce l'obbligo per produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere ogni anno in rete una percentuale di tale energia pari al 2% dell'energia prodotta o importata nell'anno precedente per la parte eccedente i 100 GWh. Tale valore percentuale è suscettibile di un incremento annuale pari allo 0,35%. In questo modo quei produttori e importatori di energia elettrica che non abbiano venduto la percentuale imposta di energia proveniente da fonti rinnovabili saranno obbligati a soddisfare questo obbligo comprando i [[certificati verdi]] che vengono riconosciuti dal GSE ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il decreto definisce specificatamente come fonti energetiche rinnovabili:
*''il sole'',
*''il vento'',
*''le risorse idriche'',
*''le risorse geotermiche'',
*''le maree'',
*''il moto ondoso'',
*''la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici''''.
Lo "status" di impianto che produce da fonte rinnovabile viene attribuito tramite opportuna certificazione dal GSE, che segue le norme apposite del decreto.