Impugnazione (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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L''''impugnazione''' è il rimedio contro i vizi della sentenza previsto dal [[diritto processuale penale]] [[italia]]no., Le impugnazioni sono previste dal Libro IX del [[codice di procedura penale italiano]] dagli articoli 568 e seguenti.
 
== Principi giuridici ==
Vige il principio della tassatività: possono essere esperite solamente le impugnazioni prevedute dalla Legge e nelle forme da questa stabilite, in caso contrario l'Atto non è da considerarsi impugnazione ovvero, quantomeno, va considerato non ammissibile.
 
Vale altresì il brocardo: ''tantum devolutum quantum appellatum'', in altre parole: il Giudice dell'Impugnazione non potrà decidere, anche se gli si manifestasse dagli Atti, su di un punto o capo dell'impugnato Provvedimento se lo stesso non è stato dedotto nell'Atto d'impugnazione. a eccezione l'art. 597 del codice di procedura penale italiano che attribuisce poteri ufficiosi al giudice d'appello.<ref>{{cita web|url=https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-nono/titolo-ii/art597.html|titolo=Articolo 597 codice di procedura penale}}</ref>
Fa eccezione l'art. 597 § V Codice Procedura Penale che attribuisce poteri ufficiosi al Giudice d'Appello.
 
== I mezzi ==
Il Difensore tenga sempre presente tale principio, in relazione anche ad eventuali profili di responsabilità professionale.
Le forme d'impugnazione previste avverso le [[sentenze]] sono:
 
* [[Impugnazioneappello (ordinamento civilepenale italiano)|Appello]];
Le forme d'impugnazione previste avverso le [[sentenze]] sono la [[Revisione (ordinamento penale italiano)|revisione]], l'[[appello (ordinamento penale italiano)|appello]] ed il [[ricorso per cassazione (ordinamento penale italiano)|ricorso per cassazione]]. Lo stesso articolo 568, ai commi terzo e quarto, stabilisce un limite per i soggetti legittimati ad agire, ovvero quelli previsti per legge e che abbiano interesse. Sono gli stessi articoli successivi a delinearli: il [[pubblico ministero]] (art.570), che può impugnare a prescindere dalle sue conclusioni nel primo grado ("principio dell'impersonalità del PM"), l'imputato (art.571), il difensore dell'imputato (art. 571 § III) ed altre parti come il responsabile civile e la [[obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]], a mezzo del loro procuratore speciale (art.575). È infine dedicata alla [[parte civile]] la previsione dell'art.576, il quale prevede che quest'ultima può impugnare la Sentenza di condanna solamente nei capi relativi all'azione civile mentre può impugnare la pronuncia di proscioglimento solamente agli effetti del Giudizio sulla responsabilità civile.
* [[Revisione (ordinamento penale italiano)|Revisione]];
* [[ricorso per cassazione (ordinamento penale italiano)|Ricorso per cassazione]].
 
== I soggetti legittimati ==
Gli artt.581 e seguenti disciplinano la forma ed i modi con cui va presentata un'impugnazione: precisamente il 581 prevede espressamente l<nowiki>'</nowiki>''atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:''
Le forme d'impugnazione previste avverso le [[sentenze]] sono la [[Revisione (ordinamento penale italiano)|revisione]], l'[[appello (ordinamento penale italiano)|appello]] ed il [[ricorso per cassazione (ordinamento penale italiano)|ricorso per cassazione]]. Lo stesso articolo 568, ai commi terzo e quarto, stabilisce un limite per i soggetti legittimati ad agire, ovvero quelli previsti per legge e che abbiano interesse. Sono gli stessi articoli successivi a delinearli: il [[pubblico ministero]] (art.570), che può impugnare a prescindere dalle sue conclusioni nel primo grado ("principio dell'impersonalità del PM"), l'imputato (art. 571), il difensore dell'imputato (art. 571 § III) ed altre parti come il responsabile civile e la [[obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]], a mezzo del loro procuratore speciale (art.575). È infine dedicata alla [[parte civile]] la previsione dell'art.576, il quale prevede che quest'ultima può impugnare la Sentenza di condanna solamente nei capi relativi all'azione civile mentre può impugnare la pronuncia di proscioglimento solamente agli effetti del Giudizio sulla responsabilità civile.
''a) i capi<ref>Parte della pronuncia idonea ad avere il contenuto di una sentenza</ref> o i punti<ref>Singole questioni risolte dal giudice per poter poi procedere alla decisione</ref> della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;''
''b) le richieste;''
''c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.''
 
È infine dedicata alla [[parte civile]] la previsione dell'art. 576, il quale prevede che quest'ultima può impugnare la Sentenza di condanna solamente nei capi relativi all'azione civile mentre può impugnare la pronuncia di proscioglimento solamente agli effetti del Giudizio sulla responsabilità civile.
 
== Le forme e i modi ==
Gli artt. 581 e seguenti disciplinano la forma ed i modi con cui va presentata un'impugnazione: precisamente il 581 prevede espressamente che l<nowiki>'</nowiki>'impignaizone debba contenere l'atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati e:''
 
''a)* i capi<ref>Parte della pronuncia idonea ad avere il contenuto di una [[Sentenza (ordinamento italiano)|sentenza]]</ref> o i punti<ref>Singole questioni risolte dal giudice per poter poi procedere alla decisione</ref> della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;''
''b)* le richieste;''
''c)* i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.''
 
== I termini ==
L'art.585 prevede i termini per l'impugnazione: ''[...] per ciascuna delle parti, è'':
 
''a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544 comma 1;''
''b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 2;''
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I motivi nuovi sono da intendersi quali deduzioni integrative delle censure già proposte e non come proposizione di nuove censure.
 
== Cause di inamissibilità ==
L'inammissibilità dell'impugnazione è prevista dall'art.591 cpp, che ne elenca i casi:
''a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse''
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''3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione (606). Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.''
''4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.''
 
L'inammissibilità dell'impugnazione si estende altresì ai motivi nuovi.
 
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== Voci correlate ==
*[[Impugnazione]]
*[[Appello (ordinamento penale italiano)]]
*[[Processo penale italiano]]
*[[Ricorso per cassazione (ordinamento penale italiano)]]
*[[Impugnazione (ordinamento civile italiano)]]
 
{{Procedimento penale}}
{{Mezzi di impugnazione nell'ordinamento italiano}}
{{Portale|Dirittodiritto|Italiaitalia}}
 
[[Categoria:Impugnazioni nell'ordinamento penale italiano| ]]