La '''sentenza di non luogo a procedere''', secondo il [[diritto processuale penale italiano]] è emessa al termine dell'[[udienza preliminare]] qualora il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] - anche in seguito ad una istruzione probatoria - ritenga o accerti che ci siano degli elementi incompleti o contraddittori riguardo ad una causa di estinzione del [[reato]], di improcedibilità dell'azione, al fatto che non costituisce reato, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non sussiste.