Disegno di legge: differenze tra le versioni

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{{F|diritto pubblico|dicembre 2010}}
{{S|diritto pubblico}}
Con '''disegno di legge''' ('''ddl'''), o anche '''proposta''' - o '''progetto''' - '''di legge''' ('''pdl'''), nel [[diritto]], si intende un testo con cui si progetta l'emanazione di un [[atto normativo]] di rango primario. Il testo è proposto da soggetti qualificati (di norma i [[parlamentare|parlamentari]], ma spesso non solo loro) all'interno dei vari [[Ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] statali.
 
== Descrizione generale ==
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La proposta così avanzata è destinata ad essere analizzata dai vari organi legislativi competenti e, se consegue le prescritte maggioranze, a tradursi o meno in [[legge]].
 
== NelIn mondoItalia ==
=== Italia ===
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano con i termini:
*'''progetto di legge''', art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 71|71]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]<ref>Art. 71: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
 
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
</ref>
*'''disegno di legge''', art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 72|72]] <nowiki/>e [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 87|87]] <nowiki/>della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
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==== In Consiglio regionale ====
La disciplina della potestà legislativa conferita dalla Costituzione<ref>
Art. 121: Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</ref> è contenuta negli [[statuto regionale|statuti regionali]], così come l'[[iniziativa legislativa]] e l'[[iter legis]].
Art. 121:
 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
 
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
 
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
 
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</ref> è contenuta negli [[statuto regionale|statuti regionali]], così come l'[[iniziativa legislativa]] e l'[[iter legis]].
 
==Note==