Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: differenze tra le versioni

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== Certificati Verdi ==
Al fine di favorire l'utilizzo di [[fonti rinnovabili]] nella generazione elettrica il Decreto introduce l'obbligo per produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere ogni anno in rete una percentuale di tale energia pari al 2% dell'energia prodotta o importata nell'anno precedente per la parte eccedente i 100 GWh. Tale valore percentuale è suscettibile di un incremento annuale pari allo 0,35%. In questo modo quei produttori e importatori di energia elettrica che non abbiano venduto la percentuale imposta di energia proveniente da fonti rinnovabili saranno obbligati a soddisfare questo obbligo comprando i [[certificati verdi]] che vengono riconosciuti dal GSE ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il decreto definisce specificatamente come fonti energetiche rinnovabili:
*''il sole'',
*''il vento'',
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Lo "status" di impianto che produce da fonte rinnovabile viene riconosciuto tramite opportuna certificazione rilasciata dal GSE.
 
Il numero di certificati verdi che un produttore riceve dipende dalla quantità di energia elettrica prodotta nel corso di un anno di attività, infatti ogni certificato corrisponde ad un preciso numero di kWh di energia immessa in rete e dunque prodotta e consumata. Non c'è discriminazione tra energia prodotta da una fonte rinnovabile piuttosto che da un'altra (es. sole e vento).
 
== Collegamenti esterni ==