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Il '''provvedimento''', in [[diritto]], nel significato più generale del termine, unè l'[[atto giuridico]] adottato nell'esercizio di un pubblico [[potere (diritto)|potere]], di regola tramite un [[procedimento]], di cui è l'atto terminale. Così intesi i provvedimenti possono essere emanati nell'esercizio di tutte le [[funzione pubblica|funzioni pubbliche]] - [[legislazione]] (o, più in generale, [[normazione]]), [[amministrazione pubblica|amministrazione]] e [[giurisdizione]] - e, conseguentemente, si distinguono ''provvedimenti legislativi'' (o, più in generale, ''normativi''), ''[[provvedimento amministrativo|amministrativi]]'' e ''[[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]]''.
 
Possono essere emanati nell'esercizio di tutte le [[funzione pubblica|funzioni pubbliche]] - [[legislazione]] (o, più in generale, [[normazione]]), [[amministrazione pubblica|amministrazione]] e [[giurisdizione]] - e, conseguentemente, si distinguono ''provvedimenti legislativi'' (o, più in generale, ''normativi''), ''[[provvedimento amministrativo|amministrativi]]'' e ''[[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]]''.
 
== Descrizione ==