Consenso informato: differenze tra le versioni

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→‎Normativa: Rimosse informazioni false: il consenso informato sulle vaccinazioni non è uno scarico di responsabilità. Tesi sostenuta dai no vax, senza fondamento legale.
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Il '''consenso informato''' nel campo medico, è una forma di [[autorizzazione (diritto)|autorizzazione]] utilizzata in [[Italia]] che deve essere espressa da un [[paziente]] per ricevere un qualunque [[assistenza sanitaria|trattamento sanitario]] previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente.
 
La sua prima manifestazione risiede nelle tesi di [[Thomas Percival]], che sostenne il diritto del paziente all'informazione quantunque questo diritto si scontrasse con l’l{{'}}''inganno caritatevole'' per la salvaguardia della salute del malato.
 
== Normativa ==
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In merito ai diritti ed obblighi professionali del medico, l'art. 1 comma 6 afferma:
 
{{quote|Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da [[Responsabilità medica|responsabilità civile o penale]]. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla [[Giuramento di Ippocrate|deontologia professionale]] o alle [[buone pratiche]] clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.|art. 1, comma 6, legge n. 219/2017}}
 
== Delega del consenso ==
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* ''Articolo 17 -'' [...] L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili.
* ''Articolo 20 -'' L’Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l’Infermiere si adopera a responsabilizzare l’assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva.
* ''Articolo 30 -'' L’L{{'}}'''Infermiere è responsabile''' della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.
 
Il [http://www.ipasvi.it/content/CODICE%20DEONTOLOGICO%202009.pdf Codice Deontologico dell'Infermiere] (2009) tratta di informazione e consenso in diversi articoli, nell'ottica dell'assistenza olistica alla persona.