Proprietà fondiaria: differenze tra le versioni

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Il [[proprietario]] di un fondo ha [[diritto]] di utilizzare le acque e può anche disporne a favore di altri, ma dopo essersene servito non può sviarle a danno degli altri fondi (art. 909), deve permettere che le acque defluiscano nei fondi altrui perché altri possano a loro volta servirsene. Se il [[proprietario]] utilizza per l'irrigazione dei campi e per i suoi usi domestici acque che attraversano o costeggiano il suo fondo, egli deve restituire gli avanzi al corso ordinario, per consentire ai proprietari dei fondi a valle di farne [[Diritto reale di uso|diritto di uso]] (art. 910). Il [[proprietario]] a valle, per contro, non può rifiutarsi di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dai fondi a monte (art. 913). In caso di controversie tra i proprietari circa l'[[Diritto reale di uso|uso]] di queste acque, il giudice deve conciliare gli interessi dei singoli proprietari con i più generali interessi connessi all'agricoltura e all'industria, e può anche assegnare un'indennità al [[proprietario]] che abbia subito pregiudizio (art. 912).
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==