Istruzione domiciliare: differenze tra le versioni

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=== Italia ===
In Italia la Costituzione stabilisce che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli [...] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti." (Articolo 30). Mentre il D.lgs del 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 111, ne inizia a definire le modalità burocratiche di comunicazione alle istituzioni scolastiche.
 
Inoltre, l'articolo 33 della Costituzione italiana cita: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.".