Proprietà fondiaria: differenze tra le versioni

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La violazione di queste ulteriori prescrizioni da parte del singolo [[proprietario]] non attribuisce al vicino il diritto alla riduzione in ripristino, ma solo all'azione per il risarcimento del danno che provi di aver subito ([[art. 872]]).
 
* pozzi, cisterne e tubigiocare debbonoa essere collocati ad almeno 2 m dal confine ([[art. 889]]), i fossi debbono essere ad una distanza dal confine uguale alla loro profondità.
 
* gli alberi di alto fusto (il cui tronco, prima di ripartirsi in rami, superi l'altezza di 3 m) debbono essere piantati ad almeno 3 m dal confine salvo i diversi regolamenti o usi locali; gli altri alberi ad 1,5 m; le viti e le siepi a 0,5 m ([[art. 892]]). Il vicino può recidere le radici o chiedere al [[proprietario]] di tagliare i rami che superano il confine ([[art.896]]).