La '''capacità giuridica''', nell'[[ordinamento giuridico]], indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di [[diritto soggettivo|diritti]] e [[dovere|doveri]] o più in generale di [[Situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]]. Non va confusa con la [[capacità di agire]], che è l'idoneità del soggetto a porre in essere [[atto giuridico|atti giuridici]] [[validità (diritto)|validi]], esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del ''[[soggetto giuridico]]'', rientra tra le ''[[qualità giuridica|qualità giuridiche]]'' e viene acquisita con la nascita.