Urbanista: differenze tra le versioni

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La figura ufficiale del Pianificatore e Urbanista in [[Italia]] ha una lunga tradizione. Già con la legge istitutiva delle figure di Ingegnere e Architetto<ref>Legge 24 giugno 1923, n. 1395, ''Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti''</ref> e con il relativo regolamento di attuazione<ref>Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto</ref> si attribuiva ad ingegneri ed architetti le competenze esclusive di tale professione. Più tardi, nel 1992,<ref>Legge 10 febbraio 1992, n. 152</ref> anche le figure del dottore agronomo e del dottore forestale acquisiscono talune prerogative legate alla [[pianificazione territoriale]] e all'[[urbanistica]].
 
A partire dal 2001, con l'attuazione della riforma degli ordinamenti universitari e degli ordini professionali (DPR 328/2001) le competenze di urbanista e pianificatore territoriale - fatte salve le competenze precedentemente acquisite da ingegneri civili ed architetti iscritti all'Ordine prima della riforma - sono competenza esclusiva dei pianificatori territoriali iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sezione A ed ai dottori agronomi e dottori forestali iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali sezione A.
 
== Note ==