Concessione: differenze tra le versioni
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La '''concessione''' viene definita come il [[provvedimento amministrativo]] con cui la [[pubblica amministrazione]] conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.
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Nell’ambito delle categorie di concessioni si distinguono:
*concessioni traslative, con cui viene trasferito al destinatario del provvedimento un [[Diritti soggettivi|diritto soggettivo]] o un potere di cui la P.A. è titolare, ma che la stessa non intende esercitare direttamente, pur rimanendo la titolarità del [[diritto]] in testa alla P.A. (concessione su [[demanio|beni demaniali]] o patrimoniali indisponibili, concessioni di [[servizi pubblici]], concessioni di pubbliche podestà, ad es. [[esattoria]] e [[tesoreria]], concessioni di attività [[edilizia]]);
*concessioni costitutive, con cui vengono conferiti al privato diritti o facoltà che non trovano corrispondenza in precedenti diritti o facoltà dell’amministrazione. Le concessioni costitutive si dividono in concessioni di status ([[cittadinanza]]) concessioni di diritti soggettivi (onorificenze) concessioni di [[circoscrizioni]] professionali a numero chiuso (sedi farmaceutiche, piazze notarili).
[[Categoria:Diritto amministrativo]]
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