Negozio giuridico: differenze tra le versioni

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La prima fondamentale distinzione da fare è quella che contrappone i negozi ''inter vivos'' ai negozi ''mortis causa'':
* negozi ''inter vivos'', destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti
* negozi ''mortis causa'', destinati a regolamentare la vicenda successoria, o a disporre per il tempo successivo alla morte del soggetto (es. [[testamento]])
 
A seconda del numero delle parti coinvolte nell'accordo si distinguono:
 
* [[negozio giuridico unilaterale|negozi unilaterali]], manifestazione di volontà di una sola parte (es. [[testamentointimazione ad adempiere]]; la dichiarazione di scienza non è un negozio unilaterale siccome manca la manifestazione di volontà)
* negozi bilaterali, manifestazione di volontà di due parti
* negozi plurilaterali, manifestazione di volontà di più parti (es. [[delegazione]])
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A seconda della forma si hanno:
 
* negozi solenni o formali, sono necessarie determinate modalità di manifestazione, pena la [[Nullità (ordinamento amministrativo italiano)|nullità]] retroattiva (es. la forma di [[atto pubblico]], che è una forma [[ad substantiam]] per i contratti di compravendita di bene immobile)
* negozi non solenni, non sono richieste modalità particolari, ma per cui potrebbe essere necessarie una determinata modalità di manifestazione per provarne l'esistenza (forma [[ad probationem]])
 
A seconda dell'oggetto si distinguono:
* negozi non patrimoniali (es. [[matrimonio]])
* negozi patrimoniali (es. [[Contratto|contrattio]])
** negozi gratuiti
** negozi onerosi, di ordinaria amministrazione
** negozi onerosi, eccedenti l'ordinaria amministrazione
 
Ad esempio, il [[contratto]], come inteso nel diritto civile italiano, è un negozio ''inter vivos'' bilaterale o plurilaterale, (mai unilaterale) a carattere patrimoniale.
 
== Elementi del negozio giuridico ==
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Sono elementi essenziali:
 
* l'[[accordo delle parti]] (se il negozio è unilaterale, serve la sola volontà unilaterale);
* la [[causa del contratto|causa]] del negozio, ossia la funzione economico-sociale del contratto, ovvero l'insieme degli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico;
* l'[[Oggetto (diritto)|oggetto]] del negozio, ossia la prestazione prevista dal negozio giuridico;
* la [[forma (diritto)|forma]] del negozio (quando questa è vincolata, ossia quando il negozio giuridico è nullo in assenza didella unaforma particolareprescritta formadalla illegge, negozioes. èatto nullopubblico).
 
Sono elementi accidentali: