Codice di procedura civile: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 6:
Il codice di Procedura Civile italiano è stato approvato con il [[Regio Decreto]] 28 ottobre 1940, n.1443 e pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale]] n. 253 del 28-10-1940.
Peculiare fu la prolungata ''[[Vacatio Legis]]'' del corpo normativo (quasi 2 anni), che entrò ufficialmente in vigore il [[21 aprile]] [[1942]] (anche se è accertato che il decreto n. 1443/40 e la Gazzetta Ufficiale furono antidatati).
Il testo del [[1942|'42]] fu redatto da un comitato presieduto dal ministro della giustizia [[Dino Grandi]], e composto da [[Piero Calamandrei]], [[Francesco Carnelutti]], [[Enrico Redenti]] e dal magistrato [[Leopoldo Conforti]]. Esso costituì il punto d'approdo di una serie di tentativi e progetti che percorse l'arco di un ventennio.
 
==Riforme==
Riga 62:
::::* Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
::::* Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
:::: ARTICOLO 15. Cause relative a beni [[beni immobili]] -
::: SEZIONE III Della competenza per territorio
::: SEZIONE IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione