Codice di procedura civile: differenze tra le versioni

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::::* quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell' art. 619, dal valore dei beni controversi;
::::* quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
::: SEZIONE III Della competenza per territorio
:::: ARTICOLO 18. Foro generale delle persone fisiche - Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
::::* Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella [[Repubblica]] o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
:::: ARTICOLO 19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la [[persona giuridica]] ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
::: SEZIONE III Della competenza per territorio
::::* Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, [[le associazioni non riconosciute]] e i [[comitati]] di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
::: SEZIONE IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione
::: SEZIONE V Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della [[litispendenza]]